Sentenza 80/1971 (ECLI:IT:COST:1971:80)
Massima numero 5550
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore TRIMARCHI
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 80/71 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 ART. 112, PRIMO COMMA - REVISIONE DELLA RENDITA PERMANENTE A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - TERMINI DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 80/71 C. LAVORO - INFORTUNI SUL LAVORO - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124 ART. 112, PRIMO COMMA - REVISIONE DELLA RENDITA PERMANENTE A SEGUITO DI AGGRAVAMENTO DELLA MALATTIA - TERMINI DI PRESCRIZIONE - DECORRENZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 38, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
Non e' fondata, in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioe' dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia.
Non e' fondata, in relazione all'art. 38, comma secondo, della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 112, comma primo, del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali), nella parte in cui determina la decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla revisione della rendita permanente a seguito di aggravamento della malattia: infatti - secondo peraltro il prevalente orientamento della giurisprudenza ed in aderenza alla parziale dichiarazione di illegittimita' costituzionale del cit. art. 112 effettuata con la sent. n. 116 del 1969 - tale norma va interpretata nel senso che il termine di prescrizione comincia a decorrere dalla data in cui sorga il diritto alla revisione, e cioe' dalla data in cui si sia verificato l'aggravamento della malattia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte