Sentenza 82/1971 (ECLI:IT:COST:1971:82)
Massima numero 5552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5553  5554  5555


Titolo
SENT. 82/71 A. GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE, ART. 111 - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FINALITA'.

Testo
L'obbligo della motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni provvedimento giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza della decisione del caso concreto alla fattispecie normativa.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte