Sentenza 82/1971 (ECLI:IT:COST:1971:82)
Massima numero 5552
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/71 A. GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE, ART. 111 - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FINALITA'.
SENT. 82/71 A. GIURISDIZIONE - PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI - COSTITUZIONE, ART. 111 - OBBLIGO DELLA MOTIVAZIONE - FINALITA'.
Testo
L'obbligo della motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni provvedimento giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza della decisione del caso concreto alla fattispecie normativa.
L'obbligo della motivazione - che l'art. 111 della Costituzione impone per ogni provvedimento giurisdizionale - tende a garantire la corrispondenza della decisione del caso concreto alla fattispecie normativa.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte