Sentenza 82/1971 (ECLI:IT:COST:1971:82)
Massima numero 5554
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/71 C. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - PORTATA GENERALE DEL PRINCIPIO - APPLICABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI - FATTISPECIE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 82/71 C. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE - PORTATA GENERALE DEL PRINCIPIO - APPLICABILITA' ANCHE AI PROCEDIMENTI PENALI MILITARI - FATTISPECIE - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Il principio enunciato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" ha una portata assolutamente generale ed e' quindi applicabile (cfr. la sent. n. 29 del 1958) anche ai procedimenti penali militari. Secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale, l'art. 25, primo comma, della Costituzione esige che la legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda gia' insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. L'espressione "motivi di servizio" dell'art. 285, 1 co., cod. pen. mil. di pace, consente invece, data la sua estrema genericita', che la "rimessione" dei procedimenti possa chiedersi, e disporsi, in una gamma di ipotesi praticamente senza confini e percio' indefinibile, la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito per legge restando cosi' vanificata. Pertanto l'art. 285, primo comma, cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consente la rimessione del procedimento da uno ad altro tribunale militare "per motivi di servizio", va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Il principio enunciato dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge" ha una portata assolutamente generale ed e' quindi applicabile (cfr. la sent. n. 29 del 1958) anche ai procedimenti penali militari. Secondo i principi piu' volte affermati dalla Corte costituzionale, l'art. 25, primo comma, della Costituzione esige che la legge predetermini i criteri di individuazione del giudice competente e circoscriva con limiti adeguati le ipotesi nelle quali, a regiudicanda gia' insorta, si possa spostare la competenza da uno ad altro giudice. L'espressione "motivi di servizio" dell'art. 285, 1 co., cod. pen. mil. di pace, consente invece, data la sua estrema genericita', che la "rimessione" dei procedimenti possa chiedersi, e disporsi, in una gamma di ipotesi praticamente senza confini e percio' indefinibile, la garanzia che l'imputato venga giudicato dal giudice naturale precostituito per legge restando cosi' vanificata. Pertanto l'art. 285, primo comma, cod. pen. mil. di pace, nella parte in cui consente la rimessione del procedimento da uno ad altro tribunale militare "per motivi di servizio", va dichiarato illegittimo per violazione dell'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte