Sentenza 113/2020 (ECLI:IT:COST:2020:113)
Massima numero 43326
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CARTABIA  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  27/05/2020;  Decisione del  27/05/2020
Deposito del 12/06/2020; Pubblicazione in G. U. 17/06/2020
Massime associate alla pronuncia:  43327


Titolo
Ordinamento penitenziario - Permessi premio - Termine per il reclamo avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché quindici giorni - Irragionevolezza, violazione del diritto di difesa e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale in parte qua.

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 27, terzo comma, Cost., l'art. 30-ter, comma 7, ordin. penit., nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro il termine di quindici giorni. La norma censurata dalla Corte di cassazione, sez. prima penale, appare irragionevole, anzitutto, nella previsione di un unico termine di ventiquattro ore sia per il reclamo avverso il provvedimento relativo ai permessi "di necessità" - rispetto ai quali la brevità del termine appare correlata all'urgenza allegata dall'interessato a fondamento della richiesta -, sia per il reclamo contro la decisione sui permessi premio, rispetto alla quale tali ragioni di urgenza non sussistono. È poi ingiustificatamente pregiudizievole dell'effettività del diritto di difesa un termine così breve, rispetto alla necessità, per l'interessato, di articolare compiutamente nello stesso reclamo, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi in fatto e in diritto sui quali il tribunale di sorveglianza dovrà esercitare il proprio controllo, anche in relazione alla oggettiva difficoltà, per il detenuto, di ottenere in un così breve lasso di tempo l'assistenza tecnica di un difensore. Tali impedimenti determinano infine un indebito ostacolo alla stessa funzione rieducativa della pena, nell'eventualità di decisioni erronee del magistrato di sorveglianza, che l'interessato non abbia la possibilità di contestare efficacemente avanti al tribunale di sorveglianza per effetto dell'eccessiva brevità del termine concessogli per il reclamo. L'introduzione, ad opera dell'art. 3, comma 1, lett. b), del d.l. n. 146 del 2013, come conv., della disciplina di cui all'art. 35-bis ordin. penit. (sul reclamo giurisdizionale avverso le decisioni delle autorità penitenziarie che riguardano il detenuto), fornisce oggi un preciso punto di riferimento idoneo a eliminare il vulnus riscontrato, ancorché non costituente l'unica soluzione costituzionalmente obbligata. E ciò ferma restando la possibilità per il legislatore di individuare - nel rispetto dei principi costituzionali sopra richiamati - altro termine, se ritenuto più congruo. (Precedenti citati: sentenze n. 242 del 2019, n. 99 del 2019, n. 40 del 2019, n. 233 del 2018, n. 222 del 2018, n. 236 del 2016, n. 143 del 2013, n. 120 del 2002, n. 235 del 1996 e n. 175 del 1996).

Il permesso premio è un istituto cruciale ai fini del trattamento, dall'essenziale funzione "pedagogico-propulsiva, che permette l'osservazione da parte degli operatori penitenziari degli effetti sul condannato del temporaneo ritorno in libertà. (Precedenti citati: sentenze n. 253 del 2019, n. 257 del 2006, n. 445 del 1997, 235 del 1996, n. 504 del 1995 e n. 227 del 1995).



Atti oggetto del giudizio

legge  26/07/1975  n. 354  art. 30  co. 7

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 27  co. 3

Altri parametri e norme interposte