Sentenza 82/1971 (ECLI:IT:COST:1971:82)
Massima numero 5555
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 82/71 D. GIUDICE NATURALE - RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - POTERE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE DI DISPORRE LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE MILITARE OVE SUSSISTANO MOTIVI DI SERVIZIO - ILLIMITATA DISCREZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 82/71 D. GIUDICE NATURALE - RIMESSIONE DEI PROCEDIMENTI - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 285, PRIMO COMMA - POTERE DEL TRIBUNALE SUPREMO MILITARE DI DISPORRE LA RIMESSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MERITO DA UNO AD ALTRO TRIBUNALE MILITARE OVE SUSSISTANO MOTIVI DI SERVIZIO - ILLIMITATA DISCREZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, avendo ad oggetto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ha un ambito di applicazione diverso da quello proprio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Pertanto la sentenza n. 119 del 1957, con cui l'art. 285 c.p.m.p., concernente la rimessione del processo da uno ad altro tribunale militare, fu dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui escludeva che la decisione demandata in proposito al tribunale supremo militare dovesse essere motivata, non e' di per se sufficiente a far ritenere risolta la questione proposta dal Tribunale di Padova, in base all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti, bensi', dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., che non ha specifico riferimento alla parte in cui esso consente che la "rimessione del procedimento" sia disposta per meri "motivi di servizio." La valutazione dei "motivi di servizio", per cui, in base all'art. 285 c.p.m.p., il procedimento puo' essere rimesso da uno ad altro tribunale militare, e' affidata, in sede di richiesta e, rispettivamente, di decisione, ad organi - il procuratore generale e il tribunale supremo militare - operanti in posizione di indipendenza ed imparzialita'. Cio', pero', se vale senz'altro ad impedire, da una parte, che alla "rimessione del procedimento" si provveda in casi in cui i "motivi di servizio" siano stati arbitrariamente predisposti allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del giudice, non e' pero' sufficiente, dall'altra, ad escludere il contrasto fra l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. e l'art. 25, primo comma, della Costituzione.
L'art. 111, secondo comma, della Costituzione, avendo ad oggetto l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, ha un ambito di applicazione diverso da quello proprio dell'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge". Pertanto la sentenza n. 119 del 1957, con cui l'art. 285 c.p.m.p., concernente la rimessione del processo da uno ad altro tribunale militare, fu dichiarata illegittima, per violazione dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione nella parte in cui escludeva che la decisione demandata in proposito al tribunale supremo militare dovesse essere motivata, non e' di per se sufficiente a far ritenere risolta la questione proposta dal Tribunale di Padova, in base all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti, bensi', dell'art. 285, primo comma, c.p.m.p., che non ha specifico riferimento alla parte in cui esso consente che la "rimessione del procedimento" sia disposta per meri "motivi di servizio." La valutazione dei "motivi di servizio", per cui, in base all'art. 285 c.p.m.p., il procedimento puo' essere rimesso da uno ad altro tribunale militare, e' affidata, in sede di richiesta e, rispettivamente, di decisione, ad organi - il procuratore generale e il tribunale supremo militare - operanti in posizione di indipendenza ed imparzialita'. Cio', pero', se vale senz'altro ad impedire, da una parte, che alla "rimessione del procedimento" si provveda in casi in cui i "motivi di servizio" siano stati arbitrariamente predisposti allo scopo di provocare uno spostamento della competenza del giudice, non e' pero' sufficiente, dall'altra, ad escludere il contrasto fra l'art. 285, primo comma, c.p.m.p. e l'art. 25, primo comma, della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte