Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5556
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/71 A. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, PRIMO COMMA - ADOZIONE DELL'ISTRUTTORIA SOMMARIA NEL "CASO IN CUI LA PROVA APPARE EVIDENTE" - SINDACABILITA' GIUDIZIARIA IN BASE ALL'ART. 389, TERZO COMMA, DEL COD. PROC. PEN. ED ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 83/71 A. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, PRIMO COMMA - ADOZIONE DELL'ISTRUTTORIA SOMMARIA NEL "CASO IN CUI LA PROVA APPARE EVIDENTE" - SINDACABILITA' GIUDIZIARIA IN BASE ALL'ART. 389, TERZO COMMA, DEL COD. PROC. PEN. ED ALLA SENTENZA N. 117 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
Nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 350, primo comma, c.p.m.p., a causa della prospettata incompatibilita' fra l'insindacabile potere discrezionale conferito al pubblico ministero nella scelta del rito sommario ed il principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, il Tribunale militare di Bari fa riferimento, per quanto attiene al giudizio a quo, ad una istruttoria che al sopravvenire della legge 7 novembre 1969, n. 780 era gia' conclusa. Un problema di riesame della rilevanza della questione suddetta da parte del Tribunale militare non si puo' quindi porre in riferimento alla norma della legge n. 780 che, modificando il testo dell'art. 389 c.p.p. a cui l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., rinvia, ha previsto un particolare sistema di controllo giurisdizionale sulla scelta del rito sommario operata dal pubblico ministero. Ne' ha importanza, in contrario, che in virtu' dell'art. 261 c.p.m.p., le disposizioni del c.p.p. siano in generale applicabili ai procedimenti penali militari, salvo che la legge disponga diversamente. Una diretta influenza (anche in forza dell'art. 261 c.p.m.p.) sul merito della questione relativa all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., va invece riconosciuta alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunziata con la sent. n. 117 del 1968 nei confronti dell'art. 389, terzo comma, c.p.p. nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova, e in conseguenza della quale - e degli effetti che le si riconnettono in virtu' dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la legittimita' dell'operato del pubblico ministero soggiace al controllo del giudice.
Nel proporre la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 350, primo comma, c.p.m.p., a causa della prospettata incompatibilita' fra l'insindacabile potere discrezionale conferito al pubblico ministero nella scelta del rito sommario ed il principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, il Tribunale militare di Bari fa riferimento, per quanto attiene al giudizio a quo, ad una istruttoria che al sopravvenire della legge 7 novembre 1969, n. 780 era gia' conclusa. Un problema di riesame della rilevanza della questione suddetta da parte del Tribunale militare non si puo' quindi porre in riferimento alla norma della legge n. 780 che, modificando il testo dell'art. 389 c.p.p. a cui l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., rinvia, ha previsto un particolare sistema di controllo giurisdizionale sulla scelta del rito sommario operata dal pubblico ministero. Ne' ha importanza, in contrario, che in virtu' dell'art. 261 c.p.m.p., le disposizioni del c.p.p. siano in generale applicabili ai procedimenti penali militari, salvo che la legge disponga diversamente. Una diretta influenza (anche in forza dell'art. 261 c.p.m.p.) sul merito della questione relativa all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., va invece riconosciuta alla dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunziata con la sent. n. 117 del 1968 nei confronti dell'art. 389, terzo comma, c.p.p. nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova, e in conseguenza della quale - e degli effetti che le si riconnettono in virtu' dell'art. 136 della Costituzione e dell'art. 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87 - a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, la legittimita' dell'operato del pubblico ministero soggiace al controllo del giudice.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 95
co. 1
Altri parametri e norme interposte