Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5557
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5556  5558  5559  5560  5561


Titolo
SENT. 83/71 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - JUS SUPERVENIENS COSTITUITO DA DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA' DI ALTRA DISPOSIZIONE - NON DETERMINA RESTITUZIONE DEGLI ATTI SE LA QUESTIONE DEVE ESSERE DICHIARATA INFONDATA.

Testo
Un problema di riesame in relazione al jus superveniens, della rilevanza della questione di legittimita' costituzionale (nella specie attinente all'art. 350, primo comma, c.p.m.p., nella parte in cui consente che si proceda col rito sommario quando la prova appare evidente) da parte del giudice a quo non si pone allorche' per effetto del jus superveniens (nella specie costituito dalla parziale illegittimita' dell'art. 389, terzo comma, c.p.p., pronunciata con la sent. n. 117 del 1968) la questione stessa debba essere dichiarata senz'altro infondata dalla Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23