Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5558
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/71 C. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, 1x COMMA - ADOZIONE DELL'ISTRUTTORIA SOMMARIA NEL "CASO IN CUI LA PROVA APPARE EVIDENTE" - SINDACABILITA' GIUDIZIARIA IN BASE ALL'ART. 389, 3 COMMA, DEL C.P.P. ED ALLA SENT. N. 117 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
SENT. 83/71 C. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, 1x COMMA - ADOZIONE DELL'ISTRUTTORIA SOMMARIA NEL "CASO IN CUI LA PROVA APPARE EVIDENTE" - SINDACABILITA' GIUDIZIARIA IN BASE ALL'ART. 389, 3 COMMA, DEL C.P.P. ED ALLA SENT. N. 117 DEL 1968 DELLA CORTE COSTITUZIONALE.
Testo
In conseguenza della sent. n. 117 del 1968, con la quale l'art. 389, 3 comma, c.p.p., e' stato dichiarato illegittimo, nei limiti in cui escludeva la sindacabilita' nel corso del processo, della valutazione compiuta dal P.M. sulla evidenza della prova, la legittimita' della decisione del P.M. circa l'istruzione, sommaria o formale, del processo, soggiace al controllo del giudice. Questa regola processuale, in forza del rinvio alle disposizioni del cod. proc. pen. da parte dell'art. 261 c.p.m.p. si applica anche al processo penale militare. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale riguardo all'art. 350, 1 comma, c.p.m.p., in riferimento al principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, 1 comma, Cost., a causa della insindacabilita' gia' stabilita dalla norma impugnata ma certo non piu' sussistente dopo la sent. n. 117 del 1968 - del potere conferito al procuratore militare circa il rito da adottare nell'istruttoria.
In conseguenza della sent. n. 117 del 1968, con la quale l'art. 389, 3 comma, c.p.p., e' stato dichiarato illegittimo, nei limiti in cui escludeva la sindacabilita' nel corso del processo, della valutazione compiuta dal P.M. sulla evidenza della prova, la legittimita' della decisione del P.M. circa l'istruzione, sommaria o formale, del processo, soggiace al controllo del giudice. Questa regola processuale, in forza del rinvio alle disposizioni del cod. proc. pen. da parte dell'art. 261 c.p.m.p. si applica anche al processo penale militare. Va percio' dichiarata non fondata la questione di legittimita' costituzionale riguardo all'art. 350, 1 comma, c.p.m.p., in riferimento al principio della precostituzione del giudice per legge sancito dall'art. 25, 1 comma, Cost., a causa della insindacabilita' gia' stabilita dalla norma impugnata ma certo non piu' sussistente dopo la sent. n. 117 del 1968 - del potere conferito al procuratore militare circa il rito da adottare nell'istruttoria.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte