Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5559
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/71 D. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - CASI IN CUI SI PROCEDE CON ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, SECONDO COMMA - ASSOLUTA LIBERTA' DI DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE MILITARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
SENT. 83/71 D. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - CASI IN CUI SI PROCEDE CON ISTRUZIONE SOMMARIA - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 350, SECONDO COMMA - ASSOLUTA LIBERTA' DI DETERMINAZIONE DEL PROCURATORE MILITARE - VIOLAZIONE DELL'ART. 25, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25, PRIMO COMMA - INTERPRETAZIONE.
Testo
In base alle considerazioni esposte nella sent. n. 117 del 1968 (con la quale fu dichiarato illegittimo l'art. 389, terzo comma, c.p.p., nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova) perche' il potere conferito al procuratore militare dall'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., di procedere con istruzione sommaria, anziche' rimettere gli atti al giudice istruttore per l'istruzione formale, non si ponga in contrasto col principio, stabilito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", e' necessario: a) che la legge, in primo luogo, fissi con sufficienti delimitazioni le ipotesi in cui si debba procedere col rito sommario; b) che la scelta del rito sommario da parte del pubblico ministero possa essere oggetto di controllo giurisdizionale, volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni che lo rendondo legittimo. L'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., invece, non pone al potere del pubblico ministero di istruire il processo in via sommaria altro limite se non quello, puramente negativo, costituito dalle ipotesi per le quali l'art. 324 c.p.m.p., prevede come obbligatoria l'istruttoria formale. Pertanto, in mancanza di ogni e qualsiasi concreta ed obiettiva predeterminazione legale dei casi nei quali si debba procedere con istruzione sommaria e dei casi nei quali, invece, si debba richiedere l'istruzione formale, l'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., si pone in contrasto con il suddetto precetto costituzionale. Affinche' la riserva stabilita dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, possa ritenersi soddisfatta, non basta invero che l'esercizio del potere conferito al procuratore militare sia assoggettato ad un successivo controllo giurisdizionale (come potrebbe ottenersi mediante una dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., analoga a quella pronunziata, riguardo all'art. 389. c.p.p., con la sent. n. 117 del 1968). Il secondo comma dell'art. 350 c.p.m.p., deve essere quindi dichiarato, nella sua totalita' costituzionalmente illegittimo.
In base alle considerazioni esposte nella sent. n. 117 del 1968 (con la quale fu dichiarato illegittimo l'art. 389, terzo comma, c.p.p., nei limiti in cui escludeva la sindacabilita', nel corso del processo, della valutazione compiuta dal pubblico ministero sulla evidenza della prova) perche' il potere conferito al procuratore militare dall'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., di procedere con istruzione sommaria, anziche' rimettere gli atti al giudice istruttore per l'istruzione formale, non si ponga in contrasto col principio, stabilito dall'art. 25, primo comma, della Costituzione, secondo il quale "nessuno puo' essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge", e' necessario: a) che la legge, in primo luogo, fissi con sufficienti delimitazioni le ipotesi in cui si debba procedere col rito sommario; b) che la scelta del rito sommario da parte del pubblico ministero possa essere oggetto di controllo giurisdizionale, volto alla verifica della effettiva sussistenza dei presupposti e delle condizioni che lo rendondo legittimo. L'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., invece, non pone al potere del pubblico ministero di istruire il processo in via sommaria altro limite se non quello, puramente negativo, costituito dalle ipotesi per le quali l'art. 324 c.p.m.p., prevede come obbligatoria l'istruttoria formale. Pertanto, in mancanza di ogni e qualsiasi concreta ed obiettiva predeterminazione legale dei casi nei quali si debba procedere con istruzione sommaria e dei casi nei quali, invece, si debba richiedere l'istruzione formale, l'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., si pone in contrasto con il suddetto precetto costituzionale. Affinche' la riserva stabilita dall'art. 25, comma primo, della Costituzione, possa ritenersi soddisfatta, non basta invero che l'esercizio del potere conferito al procuratore militare sia assoggettato ad un successivo controllo giurisdizionale (come potrebbe ottenersi mediante una dichiarazione di parziale illegittimita' dell'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., analoga a quella pronunziata, riguardo all'art. 389. c.p.p., con la sent. n. 117 del 1968). Il secondo comma dell'art. 350 c.p.m.p., deve essere quindi dichiarato, nella sua totalita' costituzionalmente illegittimo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte