Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5560
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5556  5557  5558  5559  5561


Titolo
SENT. 83/71 E. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ART. 324, SECONDO COMMA - RICHIAMO A DISPOSIZIONE GIA' DICHIARATA ILLEGITTIMA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE CONSEGUENZIALE.

Testo
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di illegittimita' costituzionale pronunziata, in riferimento all'art. 25, primo comma, della Costituzione, nei confronti dell'art. 350, secondo comma, c.p.m.p., va estesa all'art. 324, secondo comma, dello stesso codice, secondo il quale il procuratore militare, non ricorrendo uno dei casi in cui l'istruzione formale e' obbligatoria, puo' tuttavia richiederla "ai sensi del secondo comma dell'art. 350".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25  co. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 27