Sentenza 83/1971 (ECLI:IT:COST:1971:83)
Massima numero 5561
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 83/71 F. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ARTT. 350, SECONDO COMMA, E 324, SECONDO COMMA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - EFFETTI - VUOTO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.
SENT. 83/71 F. TRIBUNALI MILITARI - PROCEDIMENTO - COD. PEN. MIL. DI PACE, ARTT. 350, SECONDO COMMA, E 324, SECONDO COMMA - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' - EFFETTI - VUOTO LEGISLATIVO - ESCLUSIONE.
Testo
Dichiarate illegittime, e quindi non piu' applicabili, le norme degli artt. 350, secondo comma, e 324, secondo comma, c.p.m.p., sul potere del pubblico ministero di procedere, a propria discrezione, ad istruzione sommaria, nel codice penale militare di pace rimangono espressamente stabiliti soltanto i casi nei quali si deve procedere con istruzione formale (art. 324, primo ed ultimo comma) e le ipotesi nelle quali, non ricorrendo alcuno dei suddetti casi e verificandosi le circostanze e le condizioni enunciate nell'art. 389 c.p.p., ed alle quali l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., fa rinvio, si deve procedere con istruzione sommaria. Tuttavia, poiche', in base all'art. 261, c.p.m.p., il processo penale militare, salvo che sia diversamente stabilito, e' soggetto alle disposizioni del codice di procedura penale, l'interpretazione sistematica induce alla conclusione che, ove non ricorrano le circostanze e le condizioni enunciate dall'art. 389, c.p.p., il procuratore militare debba sempre richiedere l'istruzione formale. E' senz'altro da escludersi, quindi, che, per effetto delle pronunce di incostituzionalita' contenute nella sent. n. 83 del 1971, venga a mancare nel processo penale militare, ogni regola circa il rito, sommario o formale, dell'istruttoria, e che con la decisione della Corte costituzionale sia venuto quindi a crearsi, in materia, un vuoto legislativo.
Dichiarate illegittime, e quindi non piu' applicabili, le norme degli artt. 350, secondo comma, e 324, secondo comma, c.p.m.p., sul potere del pubblico ministero di procedere, a propria discrezione, ad istruzione sommaria, nel codice penale militare di pace rimangono espressamente stabiliti soltanto i casi nei quali si deve procedere con istruzione formale (art. 324, primo ed ultimo comma) e le ipotesi nelle quali, non ricorrendo alcuno dei suddetti casi e verificandosi le circostanze e le condizioni enunciate nell'art. 389 c.p.p., ed alle quali l'art. 350, primo comma, c.p.m.p., fa rinvio, si deve procedere con istruzione sommaria. Tuttavia, poiche', in base all'art. 261, c.p.m.p., il processo penale militare, salvo che sia diversamente stabilito, e' soggetto alle disposizioni del codice di procedura penale, l'interpretazione sistematica induce alla conclusione che, ove non ricorrano le circostanze e le condizioni enunciate dall'art. 389, c.p.p., il procuratore militare debba sempre richiedere l'istruzione formale. E' senz'altro da escludersi, quindi, che, per effetto delle pronunce di incostituzionalita' contenute nella sent. n. 83 del 1971, venga a mancare nel processo penale militare, ogni regola circa il rito, sommario o formale, dell'istruttoria, e che con la decisione della Corte costituzionale sia venuto quindi a crearsi, in materia, un vuoto legislativo.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte