Ordinanza 84/1971 (ECLI:IT:COST:1971:84)
Massima numero 5562
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del
21/04/1971; Decisione del
21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 84/71. PENA - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - SANZIONI COMMINATE CON LEGGE PER LA VIOLAZIONE DI PREVIGENTI NORME REGOLAMENTARI - CONTRASTO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - POLIZIA FERROVIARIA - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 301: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 64 E 65 FRL. R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - RECEZIONE NELLA LEGGE DEL CONTENUTO PRECETTIVO DEL REGOLAMENTO.
ORD. 84/71. PENA - RISERVA DI LEGGE IN MATERIA PENALE - SANZIONI COMMINATE CON LEGGE PER LA VIOLAZIONE DI PREVIGENTI NORME REGOLAMENTARI - CONTRASTO CON L'ART. 25, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - POLIZIA FERROVIARIA - LEGGE 20 MARZO 1968, N. 301: MODIFICA DEGLI ARTICOLI 64 E 65 FRL. R.D. 31 OTTOBRE 1873, N. 1687 - RECEZIONE NELLA LEGGE DEL CONTENUTO PRECETTIVO DEL REGOLAMENTO.
Testo
Allorche' una legge (nel caso la legge 20 marzo 1968, n. 304) comminando sanzioni penali per la violazione di norme di un previgente regolamento (nel caso il regolamento di polizia ferroviaria approvato con R.D. 31 ottobre 1873 n. 1687) specificamente indicato, ne abbia recepito in se il contenuto precettivo, che pertanto fa parte di essa, e' senz'altro da escludere la violazione della riserva di legge in materia penale stabilita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Va percio' senz'altro dichiarata manifestamente infondata, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione proposta nei confronti dell'articolo unico della suddetta legge.
Allorche' una legge (nel caso la legge 20 marzo 1968, n. 304) comminando sanzioni penali per la violazione di norme di un previgente regolamento (nel caso il regolamento di polizia ferroviaria approvato con R.D. 31 ottobre 1873 n. 1687) specificamente indicato, ne abbia recepito in se il contenuto precettivo, che pertanto fa parte di essa, e' senz'altro da escludere la violazione della riserva di legge in materia penale stabilita dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione. Va percio' senz'altro dichiarata manifestamente infondata, nell'esercizio dei poteri di cui agli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione proposta nei confronti dell'articolo unico della suddetta legge.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 25
co. 2
Altri parametri e norme interposte
legge 11/03/1953
n. 87
art. 26
co. 2