Ordinanza 85/1971 (ECLI:IT:COST:1971:85)
Massima numero 5563
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore REALE N.
Udienza Pubblica del  21/04/1971;  Decisione del  21/04/1971
Deposito del 26/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 85/71. PROCESSO PENALE - NOTIFICAZIONE - COD. PROC. PEN., ART. 175, ULTIMA PARTE - NOTIFICAZIONE ALLA PERSONA OFFESA DAL REATO - PRETESA VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - JUS SUPERVENIENS - LEGGE 5 DICEMBRE 1969, N. 935, ART. 8: AVVISO DI PROCEDIMENTO A COLORO CHE VI POSSONO AVERE INTERESSE COME PARTI PRIVATE - NUOVO ESAME DELLA RILEVANZA DELLA QUESTIONE PROPOSTA - NECESSITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
La Corte costituzionale deve disporre la restituzione degli atti al giudice del merito, perche' proceda a nuovo esame della rilevanza della questione prospettata, nel caso che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza, sia entrata in vigore altra legge recante modificazioni alla disciplina della materia. Analogo provvedimento deve essere adottato nel caso in cui risulta che lo stesso giudice abbia pretermesso di considerare se ed in qual misura siano in concreto applicabili preesistenti normative concernenti l'esecuzione nello Stato di convenzioni internazionali inerenti alla stessa materia. (Nella specie, nelle more del giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 175, ultima parte c.p.p. (concernente la disciplina delle notificazioni alla parte offesa dal reato), era entrata in vigore la legge 5 dicembre 1969, n. 935, recante la disciplina dell'avviso di provvedimento a coloro che vi possono avere interesse come parti private. Non risultava d'altra parte, che il giudice a quo avesse preso in esame l'applicabilita' di convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria, rese esecutive nello Stato).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23