Sentenza 86/1971 (ECLI:IT:COST:1971:86)
Massima numero 5564
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/71 A. LAVORO - DIRITTI DI CREDITO DEL PRESTATORE D'OPERA SUBORDINATO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - COD. CIV., ART. 2946 - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - SOSPENSIONE A GARANZIA DEI LAVORATORI PRIVATI - INAPPLICABILITA' NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO GIA' ENUNCIATO IN TAL SENSO DALLA CORTE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE ATTINENTE A RAPPORTI DI IMPIEGO PUBBLICO - INAMMISSIBILITA'.
SENT. 86/71 A. LAVORO - DIRITTI DI CREDITO DEL PRESTATORE D'OPERA SUBORDINATO NEI CONFRONTI DEL DATORE DI LAVORO - COD. CIV., ART. 2946 - PRESCRIZIONE ORDINARIA - DECORRENZA DEL TERMINE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO - SOSPENSIONE A GARANZIA DEI LAVORATORI PRIVATI - INAPPLICABILITA' NELLA SPECIE DEL PRINCIPIO GIA' ENUNCIATO IN TAL SENSO DALLA CORTE - IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE ATTINENTE A RAPPORTI DI IMPIEGO PUBBLICO - INAMMISSIBILITA'.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, nella parte in cui consente che la prescrizione del diritto di credito del prestatore d'opera, decorra durante lo svolgimento del rapporto di lavoro, proposta in riferimento agli artt. 3, 24 e 36 della Costituzione e' inammissibile: a) quando trattasi di diritti soggetti a prescrizione breve o presuntiva; b) quando trattasi di risarcimento di danni ex art. 2116 del codice civile per irregolare versamento da parte del datore di lavoro di contributi di assicurazione contro la invalidita' e la vecchiaia, non versandosi, in tal caso, nell'ipotesi di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 Cost.; c) quando, infine, trattasi di crediti vantati dai dipendenti di enti pubblici. (Vedi sent. n. 63 del 1966) non sussistendo per questi dipendenti quel timore di licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinuncia dei propri diritti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte