Sentenza 86/1971 (ECLI:IT:COST:1971:86)
Massima numero 5565
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 86/71 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE LA RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO.
SENT. 86/71 B. LAVORO - DIRITTO ALLA RETRIBUZIONE - COSTITUZIONE, ART. 36 - INTERPRETAZIONE - ESCLUDE LA RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO - GIUSTIFICA LA SOSPENSIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE DURANTE IL RAPPORTO DI LAVORO PRIVATO.
Testo
Il corso della prescrizione puo' essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' o qualita' del lavoro non puo' tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.
Il corso della prescrizione puo' essere sospeso, durante il rapporto di lavoro, solo allorquando si tratti di prestazioni salariali che godono della speciale garanzia derivante dall'art. 36 della Costituzione, per il quale l'esercizio del diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantita' o qualita' del lavoro non puo' tollerare alcuna rinunzia, sia pure implicita.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte