Sentenza 86/1971 (ECLI:IT:COST:1971:86)
Massima numero 5566
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5564  5565


Titolo
SENT. 86/71 C. LAVORO - LAVORATORI DELL'IMPIEGO PRIVATO E DIPENDENTI DA ENTI PUBBLICI - DIFFERENZA SOTTO IL PROFILO DELLA STABILITA' - GIUSTIFICA LA DEROGA ALLE NORMALI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESCRIZIONE A FAVORE DEI PRIMI.

Testo
La sentenza di questa Corte n. 63 del 1966 pone una netta differenza fra lavoratori dell'impiego privato e lavoratori dipendenti da enti pubblici: per i primi soltanto sussiste quel timore del licenziamento che possa indurre il lavoratore alla rinunzia ai propri diritti, mentre per i secondi, che sono garantiti dalla stabilita' dell'impiego e dai rimedi giurisdizionali contro l'illegittimita' di una risoluzione del relativo rapporto, non sussiste alcun motivo che possa indurre a derogare alle normali disposizioni in materia di prescrizione. E la sentenza di questa Corte n. 143 del 1969 ha ribadito gli stessi concetti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte