Sentenza 87/1971 (ECLI:IT:COST:1971:87)
Massima numero 5567
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 87/71. CIRCOLAZIONE STRADALE - SOSPENSIONE DELLA PATENTE AUTOMOBILISTICA ALLE PERSONE DIFFIDATE - D.P.R. 15 GIUGNO 1959, N. 393, ART. 91, SECONDO COMMA - POTERE DEL PREFETTO - MARGINE DI DISCREZIONALITA' - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La potesta' di sospendere la patente automobilistica alle persone diffidate, ai sensi dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, conferita al prefetto dall'art. 91, secondo comma, del D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, che approva il testo unico della circolazione stradale, non e' arbitraria e non viola il principio di uguaglianza, in quanto, come si ricava dall'art. 82 dello stesso testo unico, la patente puo' essere negata o sospesa alle persone diffidate soltanto ove risulti che, in concreto, non dimostrino di doverne fare o di farne uso legittimo.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte