Sentenza 88/1971 (ECLI:IT:COST:1971:88)
Massima numero 5568
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 88/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA - D.L. 9 GENNAIO 1940, N. 2, ART. 47 - NON RIMBORSABILITA' DELL'IMPOSTA NON DOVUTA ED ERRONEAMENTE CORRISPOSTA CON APPLICAZIONE DI MARCHE - PRETESA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI EFFETTUA IL PAGAMENTO A MEZZO DI CONTO CORRENTE POSTALE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (D.L. 3 MAGGIO 1948, N. 799, ART. 7, PRIMO COMMA, LETT. B).

Testo
L'art. 47 del d.l. 9 gennaio 1940, n. 2 (Istituzione dell'I.G.E.) convertito con modificazioni nella legge 19 giugno 1940, n. 762, in forza del quale l'imposta non dovuta, corrisposta erroneamente a mezzo di marche applicate dal contribuente, non rimborsabile, non viola il principio di eguaglianza tra contribuenti, che, ai sensi dell'art. 7, lett. b), del d.l. 3 maggio 1948, n. 799, avendo facolta' di scelta tra pagamento a mezzo marche e pagamento a mezzo conto corrente postale, abbiano preferito la prima forma, sia perche' le due situazioni sono obbiettivamente differenziate, sia perche' la carta bollo, i francobolli, le marche da bollo come quelle per l'I.G.E. sono valori emessi dallo Stato, per fini fiscali o di corrispettivo di servizi, per conseguire i quali sono predisposti e, per effetto dell'uso, non importa se esatto o erroneo, esauriscono la loro funzione e restano annullati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte