Sentenza 89/1971 (ECLI:IT:COST:1971:89)
Massima numero 5569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5570


Titolo
SENT. 89/71 A. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - ALBO PROFESSIONALE - LIMITE TERRITORIALE ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 4, SECONDO COMMA - INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DAI RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA' TRA IL CONSULENTE E TALUNI DIPENDENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA OMESSA DISTINZIONE DEL CASO PER CASO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE - INSINDACABILITA' - FINALITA' - GARANTIRE L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPARZIALITA' - NORME CHE LA GARANTISCONO - RAGIONEVOLEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 97).

Testo
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinita', tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attivita' del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformita' con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialita' dell'azione amministrativa, non puo' ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non puo' essere sindacato nel giudizio costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte