Sentenza 89/1971 (ECLI:IT:COST:1971:89)
Massima numero 5569
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5570
Titolo
SENT. 89/71 A. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - ALBO PROFESSIONALE - LIMITE TERRITORIALE ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 4, SECONDO COMMA - INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DAI RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA' TRA IL CONSULENTE E TALUNI DIPENDENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA OMESSA DISTINZIONE DEL CASO PER CASO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE - INSINDACABILITA' - FINALITA' - GARANTIRE L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPARZIALITA' - NORME CHE LA GARANTISCONO - RAGIONEVOLEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 97).
SENT. 89/71 A. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - ALBO PROFESSIONALE - LIMITE TERRITORIALE ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 4, SECONDO COMMA - INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DAI RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA' TRA IL CONSULENTE E TALUNI DIPENDENTI PUBBLICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA SOTTO IL PROFILO DELLA OMESSA DISTINZIONE DEL CASO PER CASO - INSUSSISTENZA - RAGIONEVOLEZZA DELLA DISPOSIZIONE - INSINDACABILITA' - FINALITA' - GARANTIRE L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IMPARZIALITA' - NORME CHE LA GARANTISCONO - RAGIONEVOLEZZA. (COSTITUZIONE, ART. 97).
Testo
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinita', tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attivita' del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformita' con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialita' dell'azione amministrativa, non puo' ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non puo' essere sindacato nel giudizio costituzionale.
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, disciplina le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, di parentela e di affinita', tra il consulente del lavoro e il pubblico dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, degli Istituti di previdenza e assistenza sociale e degli Istituti di patronato. Tale norma, denunciata per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo che essa non contiene alcuna distinzione fra il caso in cui le mansioni del pubblico dipendente interferiscano con l'attivita' del consulente e quello in cui non sia possibile in concreto alcuna interferenza, non viola il principio di eguaglianza: invero, il citato art. 4, che mira a garantire, in conformita' con l'art. 97 della Costituzione, l'imparzialita' dell'azione amministrativa, non puo' ritenersi privo di ragionevolezza e di conseguenza non puo' essere sindacato nel giudizio costituzionale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte