Sentenza 89/1971 (ECLI:IT:COST:1971:89)
Massima numero 5570
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5569
Titolo
SENT. 89/71 B. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - ALBO PROFESSIONALE - LIMITE TERRITORIALE ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 4, SECONDO COMMA - INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DAI RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA' TRA IL CONSULENTE E TALUNI DIPENDENTI PUBBLICI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO PER LEGGE LA STESSA ATTIVITA' E CHE SI TROVANO NELLA STESSA SITUAZIONE OBIETTIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 89/71 B. LAVORO - CONSULENTI DEL LAVORO - ALBO PROFESSIONALE - LIMITE TERRITORIALE ALL'ESERCIZIO DELLA LORO ATTIVITA' - LEGGE 12 OTTOBRE 1964, N. 1081, ART. 4, SECONDO COMMA - INCOMPATIBILITA' DERIVANTI DAI RAPPORTI DI CONIUGIO, PARENTELA E AFFINITA' TRA IL CONSULENTE E TALUNI DIPENDENTI PUBBLICI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI PROFESSIONISTI CHE SVOLGONO PER LEGGE LA STESSA ATTIVITA' E CHE SI TROVANO NELLA STESSA SITUAZIONE OBIETTIVA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, il quale prevede le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, parentela e affinita' con pubblici dipendenti solo per i consulenti autorizzati all'esercizio della attivita' degli Ispettori del lavoro e non anche per i professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri, ecc.) cui e' consentito per legge di svolgere la stessa attivita', e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in connessione con l'art. 4 della Costituzione: infatti, pur ammettendo che le situazioni soggettive dei consulenti autorizzati e dei professionisti siano differenziali, non puo' consentirsi alcuna distinzione in rapporto a una situazione che ha carattere oggettivo, come quello in tema di incompatibilita', la quale proprio per la ratio che la giustifica (sospetto di possibili collusioni tra coloro che svolgono l'attivita' di consulenza e pubblici dipendenti) non puo' che essere eguale per tutti.
L'art. 4, secondo comma, della legge 12 ottobre 1964, n. 1081, recante norme sull'istituzione dell'albo dei consulenti del lavoro, il quale prevede le incompatibilita' derivanti dai rapporti di coniugio, parentela e affinita' con pubblici dipendenti solo per i consulenti autorizzati all'esercizio della attivita' degli Ispettori del lavoro e non anche per i professionisti (avvocati, procuratori, ragionieri, ecc.) cui e' consentito per legge di svolgere la stessa attivita', e' in contrasto con il principio di eguaglianza, in connessione con l'art. 4 della Costituzione: infatti, pur ammettendo che le situazioni soggettive dei consulenti autorizzati e dei professionisti siano differenziali, non puo' consentirsi alcuna distinzione in rapporto a una situazione che ha carattere oggettivo, come quello in tema di incompatibilita', la quale proprio per la ratio che la giustifica (sospetto di possibili collusioni tra coloro che svolgono l'attivita' di consulenza e pubblici dipendenti) non puo' che essere eguale per tutti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Altri parametri e norme interposte