Sentenza 90/1971 (ECLI:IT:COST:1971:90)
Massima numero 5571
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5572


Titolo
SENT. 90/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA - CONGRUA MOTIVAZIONE - AMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE - FATTISPECIE - LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 968, ART. 52 - INDENNIZZO PER DANNI DI GUERRA - LEGGE 29 SETTEMBRE 1967, N. 955 - NON COSTITUISCE JUS SUPERVENIENS.

Testo
Sollevata in relazione all'art. 3 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, nel corso del giudizio di legittimita' avanti al Consiglio di Stato del provvedimento con cui era stata rigettata l'istanza per ottenere la concessione dell'indennizzo per danni di guerra, in difetto del requisito della residenza in Italia, richiesto dall'articolo suddetto, e' estranea a tale prospettazione l'ipotesi preveduta dalla successiva legge 29 settembre 1967, n. 955, la quale dispone che le domande definite negativamente per la mancanza del domicilio e della residenza saranno riprese in esame su domanda degli interessati. Il relativo giudizio di rilevanza, congruamente motivato, non e' pertanto manchevole e la relativa eccezione va respinta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23