Sentenza 90/1971 (ECLI:IT:COST:1971:90)
Massima numero 5572
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5571
Titolo
SENT. 90/71 B. DANNI DI GUERRA - CONCESSIONE DI INDENNITA' E DI CONTRIBUTI - CONDIZIONE DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO IN ITALIA PER I RICHIEDENTI - LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 968, ART. 52 - PRETESA PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 90/71 B. DANNI DI GUERRA - CONCESSIONE DI INDENNITA' E DI CONTRIBUTI - CONDIZIONE DELLA RESIDENZA E DEL DOMICILIO IN ITALIA PER I RICHIEDENTI - LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 968, ART. 52 - PRETESA PARIFICAZIONE DI SITUAZIONI DIVERSE - INSUSSISTENZA - NON VIOLA L'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La condizione della residenza in Italia del cittadino ai fini della concessione dell'"indennizzo" per danni di guerra subiti all'estero, richiesta dall'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo ad assicurare che le somme relative siano utilizzate ai fini del reinserimento dei danneggiati nel ciclo della vita economica e della ripresa produttiva del paese e considerando la reintegrazione patrimoniale dei singoli come mezzo a tal fine, ha la sua logica giustificazione, e trova la sua collocazione nel sistema che il legislatore ha voluto istituire, col prevedere lo stesso requisito per i casi di concessione di "contributi" per danni di guerra, subordinati espressamente al ripristino nel territorio nazionale dei beni distrutti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irrazionale equiparazione delle descritte situazioni obiettivamente diverse, e della ingiustificata sottoposizione dei cittadini danneggiati all'estero a diverso trattamento in funzione della loro residenza in Italia o all'estero alla data richiesta dalla legge per la sussistenza di tale requisito.
La condizione della residenza in Italia del cittadino ai fini della concessione dell'"indennizzo" per danni di guerra subiti all'estero, richiesta dall'art. 52, legge 27 dicembre 1953, n. 968, tenendo ad assicurare che le somme relative siano utilizzate ai fini del reinserimento dei danneggiati nel ciclo della vita economica e della ripresa produttiva del paese e considerando la reintegrazione patrimoniale dei singoli come mezzo a tal fine, ha la sua logica giustificazione, e trova la sua collocazione nel sistema che il legislatore ha voluto istituire, col prevedere lo stesso requisito per i casi di concessione di "contributi" per danni di guerra, subordinati espressamente al ripristino nel territorio nazionale dei beni distrutti. E' pertanto infondata la questione di legittimita' costituzionale della detta disposizione, sollevata in relazione all'art. 3 Cost., sotto il profilo della irrazionale equiparazione delle descritte situazioni obiettivamente diverse, e della ingiustificata sottoposizione dei cittadini danneggiati all'estero a diverso trattamento in funzione della loro residenza in Italia o all'estero alla data richiesta dalla legge per la sussistenza di tale requisito.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte