Sentenza 91/1971 (ECLI:IT:COST:1971:91)
Massima numero 5573
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/71 A. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER I REATI DI VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - NON VIOLA L'ART. 104 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 91/71 A. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA: AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE PER I REATI DI VILIPENDIO DELLE ISTITUZIONI COSTITUZIONALI - NON VIOLA L'ART. 104 DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con la sent. 22 del 1959 e non essendo stati addotti motivi nuovi, ne' ravvisandosi ragioni che possano indurre a diversa decisione.
La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., in riferimento all'art. 104, primo comma, della Costituzione, deve dichiararsi manifestamente infondata, essendo gia' stata dichiarata non fondata con la sent. 22 del 1959 e non essendo stati addotti motivi nuovi, ne' ravvisandosi ragioni che possano indurre a diversa decisione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte