Sentenza 91/1971 (ECLI:IT:COST:1971:91)
Massima numero 5574
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 91/71 B. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - RIFERIMENTO ALLA NATURA OGGETTIVA DEI REATI E NON ALLE QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA DISCREZIONALE DIVISIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL MEDESIMO FATTO-REATO - ESCLUSIONE - CONTRADDITTORIETA' CON LA RATIO DELL'ISTITUTO.
SENT. 91/71 B. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE - COD. PEN., ART. 313, TERZO COMMA - RIFERIMENTO ALLA NATURA OGGETTIVA DEI REATI E NON ALLE QUALITA' PERSONALI DEGLI IMPUTATI - INTERPRETAZIONE NEL SENSO DELLA DISCREZIONALE DIVISIBILITA' DELL'AUTORIZZAZIONE NELL'IPOTESI DI CONCORSO DI PIU' PERSONE NEL MEDESIMO FATTO-REATO - ESCLUSIONE - CONTRADDITTORIETA' CON LA RATIO DELL'ISTITUTO.
Testo
L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 313, terzo comma, cod. pen., secondo la quale nell'ipotesi di concorso di piu' persone nel medesimo fatto-reato l'autorizzazione a procedere possa essere concessa nei confronti di un imputato e negata per contro nei confronti di un altro, in base ad una illimitata facolta' di scelta da parte del Ministro della giustizia, si rivela in contraddizione con la ragione d'essere dell'istituto: tale disposizione prescrivendo la necessita' di autorizzazione a procedere in considerazione della natura oggettiva dei reati ivi contemplati e non in considerazione delle qualita' personali degli imputati (cfr. gia' la sent. n. 22 del 1959).
L'interpretazione della disposizione di cui all'art. 313, terzo comma, cod. pen., secondo la quale nell'ipotesi di concorso di piu' persone nel medesimo fatto-reato l'autorizzazione a procedere possa essere concessa nei confronti di un imputato e negata per contro nei confronti di un altro, in base ad una illimitata facolta' di scelta da parte del Ministro della giustizia, si rivela in contraddizione con la ragione d'essere dell'istituto: tale disposizione prescrivendo la necessita' di autorizzazione a procedere in considerazione della natura oggettiva dei reati ivi contemplati e non in considerazione delle qualita' personali degli imputati (cfr. gia' la sent. n. 22 del 1959).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte