Processo penale - Imputato già condannato, per gli stessi fatti, a sanzione amministrativa (nella specie: tributaria) - Sanzione ritenuta sostanzialmente penale ai sensi della normativa convenzionale ed europea - Divieto di un secondo giudizio - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, disparità di trattamento e violazione del divieto convenzionale del bis in idem - Questioni identiche ad altre già dichiarate inammissibili - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, perché identiche ad altre già dichiarate inammissibili, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Rovigo in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e all'art. 50 CDFUE - dell'art. 649 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede l'applicabilità della disciplina del divieto di un secondo giudizio nei confronti dell'imputato al quale, con riguardo agli stessi fatti, sia già stata irrogata in via definitiva, nell'ambito di un procedimento amministrativo, una sanzione di carattere sostanzialmente penale ai sensi della CEDU e dei relativi Protocolli. Il rimettente è incorso nelle medesime carenze argomentative evidenziate dalla sentenza n. 222 del 2019 che, con riferimento ad identiche questioni, ha ritenuto inammissibile, per insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza e sulla rilevanza, la censura di contrasto della norma impugnata con il divieto convenzionale del bis in idem. Le censure relative alla lesione dell'art. 3 Cost. risultano - analogamente a quelle esaminate nella sentenza n. 222 del 2019 - meramente ancillari rispetto a quelle prospettate in riferimento agli altri parametri, sicché la declaratoria di manifesta inammissibilità di queste ultime non può che riverberarsi sulle prime. (Precedente citato: sentenza n. 222 del 2019).