Sentenza 91/1971 (ECLI:IT:COST:1971:91)
Massima numero 5575
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5573  5574  5576


Titolo
SENT. 91/71 C. AZIONE PENALE - AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE EX ART. 313, TERZO COMMA, DEL COD. PENALE - INDIVISIBILITA' STABILITA CON RIGUARDO AL FATTO-REATO - CONFORMITA' AI PRINCIPI PUR IN MANCANZA DI DISPOSIZIONE ESPRESSA.

Testo
L'indivisibilita' dell'autorizzazione a procedere, stabilita come nel caso dell'art. 313, terzo comma, cod. pen., con riguardo al fatto, e' da ritenere conforme ai principi, nulla rilevando in contrario che manchi nel codice una espressa disposizione in tal senso, quale si rinviene invece negli artt. 120, 123, 129 e 130, per la querela, la richiesta e l'istanza: giacche', in questa ultima ipotesi, a differenza che in quella precedente, la procedibilita' o la proseguibilita' dell'azione penale possono indifferentemente essere subordinate a valutazioni di ordine soggettivo, oltre che oggettivo, ed era quindi necessaria una norma che ne estendesse in ogni caso, cio' malgrado, l'efficacia ai coimputati.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte