Sentenza 92/1971 (ECLI:IT:COST:1971:92)
Massima numero 5577
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente BRANCA  - Redattore CRISAFULLI
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5578  5579


Titolo
SENT. 92/71 A. CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA STATO E REGIONI - PROPOSIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DELLA REGIONE - TERMINI - DECORRENZA DAL MOMENTO IN CUI L'ATTO IMPUGNATO SIA PERVENUTO A CONOSCENZA DELL'ORGANO LEGITTIMATO AL RICORSO - EVENTUALE TARDIVITA' - DEVE DESUMERSI DA ELEMENTI SICURI ED UNIVOCI.

Testo
Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, i termini per proporre ricorso non possono iniziare a decorrere se non dal momento in cui l'atto impugnato sia pervenuto a conoscenza dell'organo legittimato al ricorso. La tardivita' con la quale sia stato proposto un ricorso innanzi alla Corte costituzionale non puo' com'e' ovvio, presumersi, ma deve risultare da elementi sicuri ed univoci.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37