Sentenza 93/1971 (ECLI:IT:COST:1971:93)
Massima numero 5580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  22/04/1971;  Decisione del  22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 93/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - REATO GIA' PREVISTO DAL R.D. 17 SETTEMBRE 1951, N. 1608 - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA LEGGE DELEGANTE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
La norma contenuta nell'art. 261, quarto comma, del vigente T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 - la quale prevede e punisce con la reclusione fino a tre mesi il fatto del contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto, sui propri o altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale - non crea una nuova figura di reato rispetto a quella preveduta nell'art. 30 del r.d. 17 settembre 1951, n. 1608. Essa, pertanto, non eccede dai limiti della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, conseguentemente, non viola l'art. 76 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  05/01/1956  n. 1  art. 63