Sentenza 93/1971 (ECLI:IT:COST:1971:93)
Massima numero 5580
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del
22/04/1971; Decisione del
22/04/1971
Deposito del 29/04/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 93/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - REATO GIA' PREVISTO DAL R.D. 17 SETTEMBRE 1951, N. 1608 - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA LEGGE DELEGANTE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 93/71. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTE DIRETTE - D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645, ART. 261, QUARTO COMMA - ATTI DEL CONTRIBUENTE MOROSO CHE RENDONO IN TUTTO O IN PARTE INEFFICACE L'ESECUZIONE ESATTORIALE - REATO GIA' PREVISTO DAL R.D. 17 SETTEMBRE 1951, N. 1608 - NON ECCEDE DAI LIMITI DELLA LEGGE DELEGANTE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 63 - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
La norma contenuta nell'art. 261, quarto comma, del vigente T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 - la quale prevede e punisce con la reclusione fino a tre mesi il fatto del contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto, sui propri o altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale - non crea una nuova figura di reato rispetto a quella preveduta nell'art. 30 del r.d. 17 settembre 1951, n. 1608. Essa, pertanto, non eccede dai limiti della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, conseguentemente, non viola l'art. 76 della Costituzione.
La norma contenuta nell'art. 261, quarto comma, del vigente T.U. sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 - la quale prevede e punisce con la reclusione fino a tre mesi il fatto del contribuente incorso in morosita' che, al fine di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute abbia compiuto, sui propri o altrui beni, atti fraudolenti che rendano in tutto o in parte inefficace l'esecuzione esattoriale - non crea una nuova figura di reato rispetto a quella preveduta nell'art. 30 del r.d. 17 settembre 1951, n. 1608. Essa, pertanto, non eccede dai limiti della delega legislativa contenuta nell'art. 63 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, e, conseguentemente, non viola l'art. 76 della Costituzione.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 05/01/1956
n. 1
art. 63