Sentenza 94/1971 (ECLI:IT:COST:1971:94)
Massima numero 5581
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5582
Titolo
SENT. 94/71 A. PROPRIETA' PRIVATA - TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749, ART. 2 BIS - PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO - POTERE DEL MINISTRO DI DELIMITARE IL PERIMETRO DELLA VALLE DEI TEMPLI E I VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - IMPLICA ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' TECNICA - NON VIOLA LA RISERVA DI LEGGE CONTENUTA NELL'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - RISERVA RELATIVA DI LEGGE - POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PREVENTIVA DELIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DI QUESTA.
SENT. 94/71 A. PROPRIETA' PRIVATA - TUTELA DI BENI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO - LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749, ART. 2 BIS - PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO - POTERE DEL MINISTRO DI DELIMITARE IL PERIMETRO DELLA VALLE DEI TEMPLI E I VINCOLI DI INEDIFICABILITA' - IMPLICA ESERCIZIO DI DISCREZIONALITA' TECNICA - NON VIOLA LA RISERVA DI LEGGE CONTENUTA NELL'ART. 42, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. LEGGE - RISERVA RELATIVA DI LEGGE - POTERI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - PREVENTIVA DELIMITAZIONE DELLA DISCREZIONALITA' DI QUESTA.
Testo
L'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che attribuisce al Ministro della Pubblica istruzione il compito di determinare, con proprio decreto, il perimetro della Valle dei Templi di Agrigento (dichiarata ex lege zona archeologica di interesse nazionale) e di stabilire le prescrizioni d'uso ed i vincoli di inedificabilita', non contrasta con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 38 del 1966), detta riserva relativa di legge consente l'attribuzione, alla pubblica Amministrazione, del potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili qualora la discrezionalita' conferita sia chiaramente delimitata dalla legge. Il che e' avvenuto certamente nella specie trattandosi di discrezionalita' tecnica da esercitarsi all'unico fine della salvaguardia dell'interesse archeologico nazionale del comprensorio.
L'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, che attribuisce al Ministro della Pubblica istruzione il compito di determinare, con proprio decreto, il perimetro della Valle dei Templi di Agrigento (dichiarata ex lege zona archeologica di interesse nazionale) e di stabilire le prescrizioni d'uso ed i vincoli di inedificabilita', non contrasta con la riserva di legge di cui all'art. 42, secondo comma, della Costituzione. Secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (sent. n. 38 del 1966), detta riserva relativa di legge consente l'attribuzione, alla pubblica Amministrazione, del potere di incidere sulla concreta disciplina del godimento degli immobili qualora la discrezionalita' conferita sia chiaramente delimitata dalla legge. Il che e' avvenuto certamente nella specie trattandosi di discrezionalita' tecnica da esercitarsi all'unico fine della salvaguardia dell'interesse archeologico nazionale del comprensorio.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 42
co. 2
Altri parametri e norme interposte