Sentenza 94/1971 (ECLI:IT:COST:1971:94)
Massima numero 5582
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5581
Titolo
SENT. 94/71 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - TUTELA DEL PAESAGGIO E CONSERVAZIONE DELLE ANTICHITA' E DELLE OPERE ARTISTICHE - LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749, ART. 2 BIS - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
SENT. 94/71 B. REGIONE SICILIANA - COMPETENZA LEGISLATIVA - TUTELA DEL PAESAGGIO E CONSERVAZIONE DELLE ANTICHITA' E DELLE OPERE ARTISTICHE - LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749, ART. 2 BIS - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI MOTIVI - MANIFESTA INFONDATEZZA.
Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano, gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 74 del 1969, ed ora riproposta senza che siano stati addotti nuovi motivi.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 bis della legge 28 settembre 1966, n. 749, sollevata in riferimento all'art. 14 dello Statuto regionale siciliano, gia' dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con la sent. n. 74 del 1969, ed ora riproposta senza che siano stati addotti nuovi motivi.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Sicilia
art. 14
Altri parametri e norme interposte