Sentenza 95/1971 (ECLI:IT:COST:1971:95)
Massima numero 5584
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5585  5586  5587


Titolo
SENT. 95/71 A. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA INTEGRATIVA - NATURA E CARATTERI - SUO ESERCIZIO - NON RICHIEDE LA PREVIA EMANAZIONE DI NORME STATALI DI ATTUAZIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - ASSISTENZA E PREVIDENZA - LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1965, N. 4, ART. 2. REGIONI - COMPETENZA LEGISLATIVA INTEGRATIVA - LIMITAZIONE AI CASI IN CUI NON SI RENDE NECESSARIA UNA COPERTURA DI SPESE - ESCLUSIONE - FATTISPECIE - REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.

Testo
Non e' richiesta l'esistenza di norme di attuazione dello Statuto per l'esercizio, da parte della Regione, della facolta' di emanare norme giuridiche per integrare le disposizioni delle leggi dello Stato, qualora tale facolta' sia riconosciuta dallo statuto medesimo. Ne' l'esercizio della potesta' legislativa di integrazione puo' ritenersi ristretta ai casi in cui non si renda necessaria una copertura di spese. La competenza legislativa integrativa ha una sua delimitazione nel fatto che e' di contenuto complementare rispetto alla legge statale, ne' puo' modificarla, ma puo' oltrepassarne i limiti senza menomarne la normazione: trova cioe', nella sua stessa strutturazione, limiti e modalita' di esercizio cosi' da rendere nulle ulteriori precisazioni su leggi di attuazione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 6

statuto regione Trentino Alto Adige  art. 95

Costituzione  art. 

Altri parametri e norme interposte