Sentenza 96/1971 (ECLI:IT:COST:1971:96)
Massima numero 5588
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CAPALOZZA
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 96/71. PROCESSO PENALE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA PRONUNZIATA IN SEGUITO AL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 151, TERZO COMMA - FINALITA' - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICA PER IL DIFENSORE NEL DIBATTIMENTO - MENOMA LA SICUREZZA - DELLA DIFESA TECNICA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. DIRITTO DI DIFESA - DIFESA DELL'IMPUTATO NEL GIUDIZIO - PRINCIPIO GENERALE EX ARTT. 125 E SEGUENTI DEL COD. PROC. PENALE - CESSAZIONE DAL MANDATO E SOSTITUZIONE CON ALTRO DIFENSORE - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
SENT. 96/71. PROCESSO PENALE - AVVISO DI DEPOSITO DELLA SENTENZA PRONUNZIATA IN SEGUITO AL DIBATTIMENTO - COD. PROC. PEN., ART. 151, TERZO COMMA - FINALITA' - DECORRENZA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEI MOTIVI DI IMPUGNAZIONE - ESCLUSIONE DELLA NOTIFICA PER IL DIFENSORE NEL DIBATTIMENTO - MENOMA LA SICUREZZA - DELLA DIFESA TECNICA - VIOLAZIONE DELL'ART. 24, SECONDO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA. DIRITTO DI DIFESA - DIFESA DELL'IMPUTATO NEL GIUDIZIO - PRINCIPIO GENERALE EX ARTT. 125 E SEGUENTI DEL COD. PROC. PENALE - CESSAZIONE DAL MANDATO E SOSTITUZIONE CON ALTRO DIFENSORE - COMUNICAZIONE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA.
Testo
Dalla sistemazione del codice di rito processuale penale emerge il principio generale secondo cui il difensore non cessa dal mandato e dall'ufficio fino a quando non sia revocato o sostituito da altro difensore (artt. 125 e seg.), e la sua revoca, come pure la nomina di altro difensore, non producono effetto se non comunicate all'autorita' giudiziaria (art. 133, secondo comma). In applicazione di questo principio il difensore nel dibattimento e' abilitato a presentare i motivi di impugnazione, anche se l'imputato, direttamente impugnante, non l'abbia designato nella dichiarazione di gravame (art. 201, primo comma). L'art. 151, terzo comma, cod. proc. pen., nell'escludere dalla notifica del deposito della sentenza dibattimentale il suddetto difensore che non abbia proposto l'impugnazione e che non sia stato designato nella dichiarazione di gravame, viola il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale deriva dalla considerazione che - nel momento forse piu' delicato del procedimento e in cui una fase costitutiva del gravame in cui le ottempranze, a pena di decadenza e di conseguente inammissibilita' sono ristrette entro termini assai angusti di tempo - l'interessato puo' trovarsi privo dell'assistenza del difensore professionale. Il che e' illogico se si pensa, fra l'altro, che chi sia stato difeso nel giudizio di primo grado puo' presentare i motivi di gravame.
Dalla sistemazione del codice di rito processuale penale emerge il principio generale secondo cui il difensore non cessa dal mandato e dall'ufficio fino a quando non sia revocato o sostituito da altro difensore (artt. 125 e seg.), e la sua revoca, come pure la nomina di altro difensore, non producono effetto se non comunicate all'autorita' giudiziaria (art. 133, secondo comma). In applicazione di questo principio il difensore nel dibattimento e' abilitato a presentare i motivi di impugnazione, anche se l'imputato, direttamente impugnante, non l'abbia designato nella dichiarazione di gravame (art. 201, primo comma). L'art. 151, terzo comma, cod. proc. pen., nell'escludere dalla notifica del deposito della sentenza dibattimentale il suddetto difensore che non abbia proposto l'impugnazione e che non sia stato designato nella dichiarazione di gravame, viola il diritto di difesa di cui all'art. 24, secondo comma, della Costituzione. L'illegittimita' costituzionale deriva dalla considerazione che - nel momento forse piu' delicato del procedimento e in cui una fase costitutiva del gravame in cui le ottempranze, a pena di decadenza e di conseguente inammissibilita' sono ristrette entro termini assai angusti di tempo - l'interessato puo' trovarsi privo dell'assistenza del difensore professionale. Il che e' illogico se si pensa, fra l'altro, che chi sia stato difeso nel giudizio di primo grado puo' presentare i motivi di gravame.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte