Sentenza 97/1971 (ECLI:IT:COST:1971:97)
Massima numero 5589
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5590  5591


Titolo
SENT. 97/71 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - VALUTAZIONE DELLA RILEVANZA DA PARTE DEL GIUDICE A QUO - AUTONOMIA DALLE ALLEGAZIONI DELLE PARTI. (LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
Perche' il giudizio sulla "rilevanza" della questione possa considerarsi ritualmente compiuto, e il giudizio di legittimita' cosituzionale incidentale, quindi, regolarmente instaurato, deve essere il giudice a quo, quali che siano le allegazioni difensive delle parti, a valutare l'applicabilita' della norma della cui legittimita' costituzionale si dubiti, alla fattispecie concreta sottoposta alla sua decisione. A tali esigenze non risponde l'ordinanza di rinvio, con la quale il Tribunale di Napoli, sollecitato dalla Corte costituzionale (con ordinanza di restituzione degli atti n. 27 del 1967) ad un rinnovato esame della rilevanza della questione gia' da esso sollevata riguardo all'art. 18, comma primo, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) in riferimento all'art. 3 della Costituzione, ha ritenuto di doverne confermare, riproponendo la questione, l'esito positivo, solo perche' sull'anzidetta disposizione della legge n. 377 del 1958 si erano basate nel processo a quo le deduzioni difensive del convenuto. E' cio' senza alcun controllo, da parte del Tribunale, sulla fondatezza di questa tesi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23