Sentenza 97/1971 (ECLI:IT:COST:1971:97)
Massima numero 5590
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5589  5591


Titolo
SENT. 97/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - CARATTERE INTEGRATIVO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA E I SUPERSTITI. (LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377, ART. 2, N. 1).

Testo
In base a quanto inequivocabilmente risulta dall'art. 2, n. 1, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) e' assolutamente indubitabile che il fondo di previdenza per gli esattoriali non e' "sostitutivo", sibbene "integrativo" dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte