Sentenza 97/1971 (ECLI:IT:COST:1971:97)
Massima numero 5591
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BONIFACIO
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5589  5590


Titolo
SENT. 97/71 C. ASSISTENZA E PREVIDENZA - FONDO DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DALLE ESATTORIE E RICEVITORIE DELLE IMPOSTE DIRETTE - VERSAMENTI VOLONTARI NELL'ASSICURAZIONE PER INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - LEGGE 2 APRILE 1958, N. 377, ART. 18, PRIMO COMMA - SOSPENSIONE PER IL TEMPO IN CUI L'ISCRITTO SIA SOGGETTO, PER UN RAPPORTO DI LAVORO IN ATTO, A FORME SOSTITUTIVE DELL'ASSICURAZIONE STESSA.

Testo
L'art. 18, primo comma, della legge 2 aprile 1958, n. 377 (sul riordinamento del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette) dispone che i versamenti volontari nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti debbono essere sospesi durante i periodi di tempo nei quali l'iscritto al fondo per gli esattoriali sia soggetto, per un rapporto di lavoro in atto, all'assicurazione stessa o a forme sostitutive, nonche' durante i periodi riconosciuti utili, a norma di legge, per detta assicurazione. Pertanto, anche se si volesse ritenere che l'art. 18 non si limiti a regolare la posizione dell'iscritto al fondo che, cessato il rapporto esattoriale, continui volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 16, ed intraprenda altra attivita' lavorativa dipendente, sarebbe egualmente certo che la norma impugnata vieta il concorso fra versamenti volontari nell'assicurazione generale e contemporanea soggezione a "forme sostitutive" di essa, e non gia' a forme "integrative" come il "fondo per gli esattoriali".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte