Sentenza 99/1971 (ECLI:IT:COST:1971:99)
Massima numero 5594
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 99/71 B. LAVORO - ORARIO DI LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA - LIMITE LEGALE - DIFFERENZIAZIONE A SECONDA DEL TIPO DI LAVORO - RAZIONALITA'.
SENT. 99/71 B. LAVORO - ORARIO DI LAVORO - COSTITUZIONE, ART. 36, SECONDO COMMA - INTERPRETAZIONE - DURATA MASSIMA DELLA GIORNATA LAVORATIVA - LIMITE LEGALE - DIFFERENZIAZIONE A SECONDA DEL TIPO DI LAVORO - RAZIONALITA'.
Testo
L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.
L'art. 36, secondo comma, della Costituzione riconosce e garantisce il principio del limite legale della durata massima della giornata lavorativa; tale principio trova rispondenza nell'art. 2107 e nell'art. 2108 del codice civile. Dall'art. 36, secondo comma, della Costituzione non discende che il limite della giornata lavorativa debba essere fissato dalla legge in modo uniforme per ogni tipo di lavoro. La disciplina della durata giornaliera del lavoro subordinato applicabile alle prestazioni di lavoro continuo non puo' essere la stessa per quelle prestazioni che non si svolgono continuativamente nel tempo o che non si svolgono alle dipendenze di una impresa; ne' puo' aversi una disciplina unica e indifferenziata per le prestazioni di lavoro non continuativo, data la varieta' di modi in cui queste si esplicano.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte