Sentenza 99/1971 (ECLI:IT:COST:1971:99)
Massima numero 5595
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore CHIARELLI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Titolo
SENT. 99/71 C. LAVORO - TUTELA DELLA INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE - LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - DISCIPLINA - MANCANZA DI NORMAZIONE SPECIALE - DESUMIBILITA' DALL'ORDINAMENTO - FATTISPECIE - R.D.L. 15 MARZO 1923 N. 692, ART. 3.
SENT. 99/71 C. LAVORO - TUTELA DELLA INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE - LAVORO DISCONTINUO O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA - DISCIPLINA - MANCANZA DI NORMAZIONE SPECIALE - DESUMIBILITA' DALL'ORDINAMENTO - FATTISPECIE - R.D.L. 15 MARZO 1923 N. 692, ART. 3.
Testo
In applicazione del principio costituzionale di tutela dell'integrita' fisica del lavoratore, la disciplina della durata delle attivita' lavorative di tipo diverso dal lavoro continuato, ove manchi una normazione speciale, e' sempre deducibile dall'ordinamento, secondo le disposizioni sulla legge in generale.
In applicazione del principio costituzionale di tutela dell'integrita' fisica del lavoratore, la disciplina della durata delle attivita' lavorative di tipo diverso dal lavoro continuato, ove manchi una normazione speciale, e' sempre deducibile dall'ordinamento, secondo le disposizioni sulla legge in generale.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 36
co. 2
Altri parametri e norme interposte