Sentenza 100/1971 (ECLI:IT:COST:1971:100)
Massima numero 5596
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5597
Titolo
SENT. 100/71 A. PROCESSO PENALE - MANDATO DI CATTURA - COMPUTO DELLA PENA AI FINI DELLA SUA EMISSIONE - DEVESI TENER CONTO ANCHE DELLA RECIDIVA - COD. PROC. PEN., ART. 255 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
SENT. 100/71 A. PROCESSO PENALE - MANDATO DI CATTURA - COMPUTO DELLA PENA AI FINI DELLA SUA EMISSIONE - DEVESI TENER CONTO ANCHE DELLA RECIDIVA - COD. PROC. PEN., ART. 255 - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE. (COSTITUZIONE, ART. 3).
Testo
L'art. 255 del codice di procedura penale, secondo cui ai fini del computo della pena per l'emissione del mandato di cattura si deve tener conto della recidiva, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza.
L'art. 255 del codice di procedura penale, secondo cui ai fini del computo della pena per l'emissione del mandato di cattura si deve tener conto della recidiva, non contrasta con il principio costituzionale d'eguaglianza.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte