Sentenza 100/1971 (ECLI:IT:COST:1971:100)
Massima numero 5597
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROSSI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5596
Titolo
SENT. 100/71 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - NON INVOCABILITA' A FAVORE DI CHI HA SVOLTO ATTIVITA' ILLEGALE O CRIMINOSA.
SENT. 100/71 B. EGUAGLIANZA DEI CITTADINI DAVANTI ALLA LEGGE - COSTITUZIONE, ART. 3 - INTERPRETAZIONE - DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE IN BASE ALLE CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI - NON INVOCABILITA' A FAVORE DI CHI HA SVOLTO ATTIVITA' ILLEGALE O CRIMINOSA.
Testo
Le "condizioni personali e sociali" - tra le quali si vorrebbe annoverare la recidiva - collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua ecc., non sono certamente quelle che derivano da attivita' illegali, o addirittura criminose, del soggetto. Il principio d'eguaglianza e' invocabile in situazioni giuridicamente comparabili: il recidivo indiziato di un nuovo delitto non puo' non essere considerato piu' pericoloso del cittadino incensurato.
Le "condizioni personali e sociali" - tra le quali si vorrebbe annoverare la recidiva - collocate dall'art. 3 della Costituzione sullo stesso piano del sesso, della razza, della lingua ecc., non sono certamente quelle che derivano da attivita' illegali, o addirittura criminose, del soggetto. Il principio d'eguaglianza e' invocabile in situazioni giuridicamente comparabili: il recidivo indiziato di un nuovo delitto non puo' non essere considerato piu' pericoloso del cittadino incensurato.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte