Sentenza 101/1971 (ECLI:IT:COST:1971:101)
Massima numero 5598
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del
05/05/1971; Decisione del
05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 101/71. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA - ISTITUZIONE DI CASSE EDILI - D.P.R. 11 DICEMBRE 1961, N. 1642, NELLA PARTE IN CUI RENDE EFFICACE ERGA OMNES L'ART. 12, TERZO COMMA, DELL'ACCORDO COLLETTIVO 8 NOVEMBRE 1957, MODIFICATO DALL'ACCORDO 26 FEBBRAIO 1959 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
SENT. 101/71. LAVORO - LEGGE 14 LUGLIO 1959, N. 741, RECANTE NORME TRANSITORIE PER GARANTIRE MINIMI DI TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO AI LAVORATORI ("ERGA OMNES") - OPERAI EDILI DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA - ISTITUZIONE DI CASSE EDILI - D.P.R. 11 DICEMBRE 1961, N. 1642, NELLA PARTE IN CUI RENDE EFFICACE ERGA OMNES L'ART. 12, TERZO COMMA, DELL'ACCORDO COLLETTIVO 8 NOVEMBRE 1957, MODIFICATO DALL'ACCORDO 26 FEBBRAIO 1959 - ECCESSO DAI LIMITI DELLA DELEGA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE.
Testo
Poiche' limite alla delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi, deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957, per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959, il quale stabilisce che le percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita' debbono essere obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile ed impone il versamento ad essa del contributo paritetico. Cfr.: 129/63.
Poiche' limite alla delega conferita al Governo con la legge 14 luglio 1959, n. 741, per estendere ai non iscritti alle associazioni sindacali clausole di contratti collettivi, deve considerarsi la stretta attinenza delle medesime alla finalita' di assicurare ai lavoratori minimi inderogabili di trattamento economico e normativo. e' costituzionalmente illegittimo l'articolo unico del D.P.R. 11 dicembre 1961, n. 1642, nella parte in cui rende efficace erga omnes l'art. 12, terzo comma, dell'accordo collettivo 8 novembre 1957, per gli operai edili della provincia di Siracusa, modificato dal comma b dell'accordo collettivo 26 febbraio 1959, il quale stabilisce che le percentuali dovute agli operai per ferie, gratifica natalizia e festivita' debbono essere obbligatoriamente accantonate presso la Cassa edile ed impone il versamento ad essa del contributo paritetico. Cfr.: 129/63.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 39
Altri parametri e norme interposte
legge 14/07/1959
n. 741
art. 0