Sentenza 102/1971 (ECLI:IT:COST:1971:102)
Massima numero 5599
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore MORTATI
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 102/71. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - LEGITTIMAZIONE A PROPORLO - COMMISSIONI ELETTORALI MANDAMENTALI - DECISIONI DI RICORSI IN MATERIA DI ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI - NON HANNO CARATTERE GIURISDIZIONALE - T.U. 20 MARZO 1967, N. 223, ARTT. 32, PRIMO E QUARTO COMMA, E 47 - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. (LEGGE COSTITUZIONALE 9 FEBBRAIO 1948, N. 1, ART. 1; LEGGE 11 MARZO 1953, N. 87, ART. 23).

Testo
L'attivita' delle Commissioni elettorali mandamentali non ha carattere giurisdizionale neppure quando esse decidono sui ricorsi in materia di iscrizione nelle liste elettorali e pertanto questi organi non sono abilitati a sollevare questioni di legittimita' costituzionale. La questione sollevata da una di tali commissioni (concernente gli artt. 32, primo e quarto comma, e 47 del t.u. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223) va percio' dichiarata inammissibile. Cfr.: 17/71.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

legge costituzionale  art. 1

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23