Ordinanza 105/1971 (ECLI:IT:COST:1971:105)
Massima numero 5602
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore DE MARCO
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 105/71. IMPOSTE E TASSE - VIOLAZIONI DELLE LEGGI TRIBUTARIE - REPRESSIONE - LEGGE 7 GENNAIO 1929, N. 4, ART. 21, TERZO COMMA - COMPETENZA A GIUDICARE DELLE INFRAZIONI - GIUDICE DEL LUOGO OVE IL REATO E' STATO ACCERTATO - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'ART. 25 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA. GIUDICE NATURALE - COSTITUZIONE, ART. 25 - INTERPRETAZIONE.

Testo
E' manifestamente infondata ictu oculi la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 21, terzo comma, della legge 7 gennaio 1929, n. 4 (relativa alla repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, proposta in riferimento all'art. 25 della Costituzione, giacche' la norma denunziata - in applicazione del principio secondo cui giudice naturale precostituito per legge deve intendersi quello istituto in base a criteri generali fissati in anticipo (sent. n. 146/69) - precostituisce il giudice competente per territorio a conoscere di tutti i reati previsti da essa stabilendo che sia sempre quello del luogo ove il reato e' accertato e non quello dove e' commesso.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 25

Altri parametri e norme interposte