Ordinanza 106/1971 (ECLI:IT:COST:1971:106)
Massima numero 5603
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore OGGIONI
Udienza Pubblica del  05/05/1971;  Decisione del  05/05/1971
Deposito del 11/03/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 106/71. ELEZIONI - COMPOSIZIONE ED ELEZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI - T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570, ART. 93 - SANZIONE PER CHI SOTTOSCRIVE DUE LISTE DI CANDIDATI - DIVERSITA' DALLA PENA PREVISTA PER ANALOGA INFRAZIONE COMMESSA IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - QUESTIONE GIA' DICHIARATA NON FONDATA - INSUSSISTENZA DI NUOVI ARGOMENTI - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
Qualora una questione di legittimita' costituzionale sollevata in via incidentale risulti essere stata gia' dichiarata non fondata, e non sussistano ragioni per adottare decisioni diverse, la Corte ne pronuncia con ordinanza in Camera di consiglio la manifesta infondatezza.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23