Sentenza 107/1971 (ECLI:IT:COST:1971:107)
Massima numero 5605
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5604  5606


Titolo
SENT. 107/71 B. IMPOSTE E TASSE - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 23, SECONDO COMMA - MISURA DELLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI - DIVERSITA' DI CRITERIO PER I SOGGETTI TASSABILI O NON IN BASE A BILANCIO - NON VIOLA IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione la disposizione contenuta nell'art. 23, comma secondo, della legge 5 gennaio 1956, n. 1, che, ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. delle societa' ed enti tassabili in base a bilancio, detta un criterio di detrazione proporzionale degli interessi passivi diverso da quello previsto per i soggetti non tassati sul bilancio sussistendo una diversita' di situazioni tra tali due categorie di contribuenti. La norma si riferisce solo alla societa' e imprese tassabili in base al bilancio perche' solo per esse si verifica la tassazione con unico procedimento di piu' redditi, eventualmente di diversa natura, che vengono considerati quali componenti di un unico reddito imponibile sicche' non contestabile appare la difficolta' di dimostrare il rapporto di inerenza tra gli interessi passivi e le varie parti del reddito complessivo di bilancio. La ragione giustificatrice di questa diversita' di trattamento - che non e' l'unico esempio di trattamento differenziato tra soggetti tassabili e quelli non tassabili in base a bilancio (cfr. artt. 7 e 8 della stessa legge n. 1 del 1956 e artt. 43, 44 e 109 del t.u. sulle imposte dirette approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645) - e' esposta negli stessi lavori preparatori della legge ove leggesi che il criterio della proporzionalita' "corrisponde alle situazioni obbiettive e ad esigenze di equita' ed eliminera' difficili accertamenti e contestazioni" posto che "e' impossibile spesso determinare quale sia l'incidenza degli interessi passivi ripartendoli in relazione alle somme spese per la produzione di redditi esenti e a quelli corrispondenti ad altri investimenti".

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte