Sentenza 107/1971 (ECLI:IT:COST:1971:107)
Massima numero 5606
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore BENEDETTI
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5604  5605


Titolo
SENT. 107/71 C. IMPOSTE E TASSE - PEREQUAZIONE TRIBUTARIA - LEGGE 5 GENNAIO 1956, N. 1, ART. 23, SECONDO COMMA - IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DEI SOGGETTI TASSABILI IN BASE A BILANCIO - DETERMINAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE - MISURA DELLA DETRAIBILITA' DEGLI INTERESSI PASSIVI - CRITERI DELLA PROPORZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 53 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' in contrasto col principio della capacita' contributiva enunciato dall'art. 53 della Costituzione l'art. 23, comma secondo, della legge 26 gennaio 1956, n. 1. Il calcolo proporzionale previsto dalla norma a base della determinazione degli interessi detraibili ai fini della determinazione del reddito imponibile di R.M. dei soggetti tassati in base a bilancio non puo' ritenersi privo di razionalita' ed e' valido ed operante sia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, che del contribuente, di talche', se in taluni casi la sua applicazione puo' dar luogo a conseguenze positive o negative, queste possono indifferentemente interessare ciascuno dei due soggetti del rapporto tributario. L'accertamento del reddito imponibile con un criterio presuntivo cosi' congegnato non vulnera il principio della capacita' contributiva giacche' scopo della norma e' fondamentalmente quello di semplificare la procedura di accertamento, eliminare contestazioni, rendere agevole, rapida e precisa la rilevazione di un reddito spesso insuscettibile di effettiva stima, evitando nel contempo il fenomeno dell'evasione: tutte finalita', connesse alla necessita' di tutela dell'interesse generale alla riscossione dei tributi, che direttamente giustificano la norma di cui trattasi.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53

Altri parametri e norme interposte