Sentenza 109/1971 (ECLI:IT:COST:1971:109)
Massima numero 5610
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5611


Titolo
SENT. 109/71 A. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN LIBIA - LEGGE 17 AGOSTO 1957, N. 843, ART. 2 - TRASFERIMENTO AD ENTE LIBICO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI CITTADINI ITALIANI - RISPONDE A PRINCIPI DI GIUSTIZIA E DI RAZIONALITA' - TRATTAMENTO PENSIONISTICO CORRISPOSTO DALL'ENTE - INIDONEITA' AD ASSICURARE AI LAVORATORI ITALIANI MEZZI ADEGUATI ALLE LORO ESIGENZE DI VITA - NON RIFERIBILITA' ALLO STATO ITALIANO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 38, SECONDO COMMA, E 2 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
Non e' fondata, con riferimento agli artt. 38, secondo comma, e 2 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 dell'Accordo italo-libico 2 ottobre 1956 e la nota annessa, nella parte relativa al trasferimento all'Istituto libico delle assicurazioni sociali delle obbligazioni derivanti dalle posizioni assicurative acquisite nei confronti dell'INPS dai cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957. Invero, tale trasferimento e' stato determinato dalla impossibilita' per lo Stato italiano di mantenere in funzione nella Libia, divenuta uno Stato indipendente e sovrano, i nostri istituti di assicurazioni sociali e dalla necessita' di garantire ai cittadini italiani residenti in Libia, che non avessero ancora maturato il diritto a pensione, il conseguimento dei benefici assicurativi mediante l'unificazione della posizione assicurativa anteriore con quella che veniva a crearsi nel paese di residenza. Per queste ragioni, la clausola dell'accordo relativa al trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri concittadini all'Ente libico (ispirata altresi' alla legittima presunzione che i cittadini italiani rimasti in Libia alla data del 1 luglio 1957 vi sarebbero restati a risiedere anche per l'avvenire) non presenta alcun aspetto che contrasti con i principi di giustizia e di razionalita'. Ed e' irrilevante sul piano costituzionale il fatto che il trattamento pensionistico corrisposto dall'Ente libico non sia idoneo ad assicurare ai lavoratori italiani "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita" perche' non puo' essere riferito allo Stato italiano quanto e' intervenuto ad opera dello Stato libico dopo il trasferimento delle pensioni assicurative dei nostri connazionali.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 38  co. 2

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte