Sentenza 109/1971 (ECLI:IT:COST:1971:109)
Massima numero 5611
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA - Redattore ROCCHETTI
Udienza Pubblica del
19/05/1971; Decisione del
19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U.
Massime associate alla pronuncia:
5610
Titolo
SENT. 109/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN LIBIA - LEGGE 17 AGOSTO 1957, N. 843, ART. 2 - TRASFERIMENTO AD ENTE LIBICO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI CITTADINI ITALIANI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI RIMPATRIATI - NON RILEVA SUL PIANO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
SENT. 109/71 B. ASSISTENZA E PREVIDENZA - CITTADINI ITALIANI RESIDENTI IN LIBIA - LEGGE 17 AGOSTO 1957, N. 843, ART. 2 - TRASFERIMENTO AD ENTE LIBICO DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI CITTADINI ITALIANI - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CITTADINI RIMPATRIATI - NON RILEVA SUL PIANO COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Testo
L'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 del Trattato italo-libico del 2 ottobre 1956, con cui e' stato disposto il trasferimento delle pensioni assicurative dei cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957, non viola il principio di eguaglianza per aver usato ai cittadini italiani residenti in Libia al 1 luglio 1957 un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello praticato ai cittadini gia' rimpatriati, rimasti invece assicurati co l'INPS. Invero, la differenza di trattamento deriva da una circostanza di fatto che, come tale, non rileva sul piano costituzionale: ne' alcuna censura puo' essere riferita alla data discriminante, perche' essa non fu assunta arbitrariamente, ma coincideva con quella dell'inizio del funzionamento dell'ente libico e con la cessazione dell'attivita' dei nostri organi assicurativi nel territorio della ex colonia.
L'art. 2 della legge 17 agosto 1957, n. 843, che ha reso esecutivi in Italia l'art. 12 del Trattato italo-libico del 2 ottobre 1956, con cui e' stato disposto il trasferimento delle pensioni assicurative dei cittadini italiani residenti in Libia alla data del 1 luglio 1957, non viola il principio di eguaglianza per aver usato ai cittadini italiani residenti in Libia al 1 luglio 1957 un trattamento diverso e deteriore rispetto a quello praticato ai cittadini gia' rimpatriati, rimasti invece assicurati co l'INPS. Invero, la differenza di trattamento deriva da una circostanza di fatto che, come tale, non rileva sul piano costituzionale: ne' alcuna censura puo' essere riferita alla data discriminante, perche' essa non fu assunta arbitrariamente, ma coincideva con quella dell'inizio del funzionamento dell'ente libico e con la cessazione dell'attivita' dei nostri organi assicurativi nel territorio della ex colonia.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte