Sentenza 110/1971 (ECLI:IT:COST:1971:110)
Massima numero 5612
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5613


Titolo
SENT. 110/71 A. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRARI E DELLE SOSTANZE DI USO AGRARIO - MISURA DELLA COMPARTECIPAZIONE DEGLI SCOPRITORI ALLE PENE PECUNIARIE - LEGGE 5 APRILE 1961, N. 322 - PRETESA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97 E 98 DELLA COSTITUZIONE - MANIFESTA IRRILEVANZA DELLA QUESTIONE - INAMMISSIBILITA'.

Testo
E' inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge 5 aprile 1961, n. 322 - per il quale meta' dell'importo delle pene pecuniarie, pagate in applicazione delle disposizioni di legge per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, sia divisa in parti uguali fra gli agenti e funzionari che prelevarono i campioni e che eseguirono le analisi - proposta incidentalmente nel procedimento penale a carico di imputati di siffatte frodi, in riferimento agli artt. 97 e 98 della Costituzione, sotto il profilo che l'interesse privato inficierebbe l'operato di tali agenti e funzionari si' da far sorgere dubbi sulla efficacia probatoria sia delle testimonianze, sia delle analisi, mentre i ripetuti articoli della Carta sanciscono, rispettivamente, che i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialita' della pubblica amministrazione e che i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione. Ed invero, i sopraccennati dubbi mentre non verrebbero eliminati da una eventuale dichiarazione di illegittimita' della norma impugnata - perche' gli atti compiuti dai verbalizzanti e dai tecnici conserverebbero in ogni caso la loro efficacia - possono essere esclusi dallo stesso giudice facendo ricorso a tutti i mezzi che la legge gli offre per controllare l'attendibilita' della prova e, quindi, definire il procedimento principale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 98

Altri parametri e norme interposte