Sentenza 110/1971 (ECLI:IT:COST:1971:110)
Massima numero 5613
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore VERZI'
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5612


Titolo
SENT. 110/71 B. FRODI ALIMENTARI - FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI PRODOTTI AGRARI E DELLE SOSTANZE DI USO AGRARIO - LEGGE 30 APRILE 1962, N. 283, ART. 1 - ESITO SFAVOREVOLE DELLE ANALISI - REVISIONE DELLE STESSE - DIFETTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.

Testo
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265: disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), modificato dall'art. 1 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, proposta in riferimento agli artt. 3, primo comma e 24, secondo comma, della Costituzione, in quanto gia' decisa con la sent. n. 149 del 27 novembre 1969.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte