Sentenza 111/1971 (ECLI:IT:COST:1971:111)
Massima numero 5614
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BRANCA  - Redattore FRAGALI
Udienza Pubblica del  19/05/1971;  Decisione del  19/05/1971
Deposito del 26/05/1971; Pubblicazione in G. U. 
Massime associate alla pronuncia:  5615


Titolo
SENT. 111/71 A. IMPOSTE E TASSE - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - R.D. 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, ARTT. 77 E 78 - ONERE DI DENUNCIARE LA SUCCESSIONE O IL LEGATO QUANDO SI DEDUCE IN GIUDIZIO LA QUALITA' DI EREDE O QUELLA DI LEGATARIO - SOSPENSIONE DEL GIUDIZIO FINO ALLA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI E DEI TRASFERIMENTI - RAZIONALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 24 DELLA COSTITUZIONE - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.

Testo
L'onere di denunciare agli uffici tributari la successione o il legato quando si deduce in giudizio la qualita' di erede o quella di legatario non e' irrazionale, perche' e' in connessione con il titolo della pretesa o comunque con la legittimazione dell'attore; e' di facile ottemperanza perche' si risolve in una semplice comunicazione agli uffici predetti dell'evento successorio, sia pure accompagnata da ogni elemento idoneo all'accertamento del tributo. La sanzione della sospensione del processo, con la quale si colpisce l'inosservanza dell'onere, non e' sproporzionata al fine della protezione dell'interesse statale all'accertamento e alla riscossione dell'imposta di successione, che, essendo collegato all'esigenza di copertura della spesa pubblica, attiene al regolare funzionamento dei servizi necessari alla vita della comunita', e ne condiziona l'esistenza e pertanto non e' in contrasto con l'art. 24 della Costituzione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte